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Acquisti di carburante – le regole fino al 31 dicembre
09/07/2018, 15:40
Con il DL 79 del 29/06/2018 è stato rinviato al 1 gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione da impianti stradali di distribuzione. Ciò significa che, fino al 31 dicembre 2018, è ancora possibile compilare la scheda carburante ma con la grande novità che gli acquisti relativi ai carburanti sostenuti mediante l'uso del denaro contante non beneficeranno più ne della detraibilità dell'Iva ne della deducibilità del costo. Non è stata infatti rinviata l’applicazione della disposizione che prevede l’obbligo di effettuare i pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi in grado di assicurare la tracciabilità (es. carte di credito, debito, prepagate, bancomat, ecc.). Fermo restando quindi l'obbligo del pagamento mediante mezzi tracciabili, avremo due metodi per documentare (e quindi detrarre e dedurre) gli acquisti dei carburanti. 1° metodo: Estratto Conto Grazie alla proroga di cui al DL 79, è stata differita al 1 gennaio 2019 l'applicazione dell'art. 1 comma 926 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che abroga "il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444" mantenendo in vigore le "vecchie" regole ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Ne consegue pertanto che è sufficiente integrare l'estratto conto, contenente gli acquisti di carburante, dei dati “minimi” necessari a certificare tali acquisti e a ricondurre l’acquisto effettuato al soggetto, in modo da consentirgli di detrarre l’Iva e portare in deduzione i costi. I requisiti sono: * che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione; * che l’estratto conto riporti almeno la data del rifornimento di carburante, il soggetto esercente l’impianto di distribuzione presso il quale è effettuato il rifornimento e l’ammontare del corrispettivo pagato. 2° metodo: la Scheda Carburante Se si decide di continuare ad utilizzare la scheda carburante è necessario ricordarsi che gli acquisti effettuati in contanti saranno indeducibili e indetraibili. Saranno invecere deducibili e detraibili gli acquisti effettuati mediante l'utilizzo di metodi tracciabili a condizione che la scheda sia correttamente e integralmente compilata con i dati richiesti: dati e la firma dell’esercente; l’indicazione del numero di targa o del telaio del veicolo; per le sole imprese il numero di chilometri risultanti dal contachilometri al termine del periodo. Contattaci senza impegno per ulteriori informazioni o chiarimenti!

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