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Circolare sulla Fatturazione elettronica: novità dal 1° luglio 2019

24/06/2019, 09:46

Dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le nuove regole sulla tempistica di invio al Sistema Di Interscambio (cd. SDI) delle fatture elettroniche da parte delle aziende e dei professionisti. In questo articolo analizzeremo le principali operazioni e le relative scadenze.

Emissione di fattura immediata

La fattura immediata normalmente dev'essere emessa nei seguenti casi:

  1. per le prestazioni effettuate dai professionisti;
  2. per le prestazioni effettuate dagli artigiani;
  3. per le vendite effettuate dai commercianti al dettaglio con emissione di scontrino;
  4. per le vendite effettuate senza emissione di Documento Di Trasporto (DDT) o scontrino fiscale.

Pertanto, la fattura elettronicha dev'essere inviata allo SDI entro 10 giorni dalla data dell'operazione, in particolare (riferendoci ai casi sopraindicati):

  1. per i professionisti, la data dell'operazione non può essere successiva alla data di incasso del corrispettivo;
  2. per gli artigiani, la data dell'operazione non può essere successiva alla data di incasso della prestazione;
  3. per le vendite con emissione dello scontrino, la data dell'operazione coincide con la data dello scontrino;
  4. per le vendite senza DDT o scontrino, la data dell'operazione coincide con la data di consegna o spedizione della merce.

ATTENZIONE: la data dell'operazione deve coincidere con la data della fattura, pertanto occorre porre attenzione nell'emettere correttamente le fatture in quanto la numerazione e le date devono essere progressive. Saranno infatti sanzionate le fatture che non rispetteranno quanto sopra. 


Facciamo un esempio: per un incasso ricevuto il 5 giugno dev'essere emessa una fattura datata 5 giugno, numerata progressivamente ed inviata allo SDI entro massimo il 15 giugno.

Emissione di fattura differita

La fattura differita può essere emessa solamente nel caso di cessione di beni avvenuta mediante l'emissione dei Documenti Di Trasporto (DDT).

La data dell'operazione, in questo caso, deve coincidere con la data dell'ultimo DDT emesso nel mese o, al più tardi, con la data di fine mese; l'invio al Sistema Di Intercambio (SDI) deve avvenire entro il 15 del mese successivo alla cessione dei beni.


ATTENZIONE: la data dell'operazione deve coincidere con la data della fattura, pertanto occorre porre attenzione nell'emettere correttamente le fatture in quanto la numerazione e le date devono essere progressive. Saranno infatti sanzionate le fatture che non rispetteranno quanto sopra.


Facciamo un esempio: l'azienda emette il DDT numero 2 in data 3 giugno, il DDT numero 7 in data 18 giugno e il DDT numero 15 in data 24 giugno. Dovrà emettere la fattura differita con data operazione 24 giugno (o al più tardi 30 giugno) e dovrà inviarla allo SDI al più tardi il 15 luglio.


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