Rosa Giacalone

Top Founder President

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IL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

2020-01-30 08:03:53

Nozione. Differenza tra Contratto di locazione commerciale e Contratto di affitto di azienda. Caratteristiche. Domande frequenti.

COSA SI INTENDE PER CONTRATTO  DI AFFITTO DI RAMO AZIENDALE

Per contratto di affitto di azienda o di ramo d’azienda si intende l’accordo tramite il quale un imprenditore concede a un altro soggetto la disponibilità e il godimento di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa in cambio di un corrispettivo, il cosiddetto canone di affitto.

In tale ipotesi, dunque, l’imprenditore vuole trasferire a terzi solo la gestione della sua azienda per un determinato periodo di tempo, senza però perderne la proprietà.

 

VANTAGGI?

  • Dal punto di vista dell’imprenditore --->  diminuire il proprio rischio economico-finanziario derivato dagli investimenti , grazie alla percezione del canone di affitto; 
  • Dal punto di vista l’affittuario ---> ha l’opportunità di intraprendere una nuova attività imprenditoriale senza dover sostenere investimenti iniziali legati alla costituzione dell’azienda, potendo  sfruttare i beni e il know-how dell’azienda affittata.

Le regole dell’affitto di azienda sono liberamente determinate dalle parti, nel rispetto delle norme generali del codice.

DURATA E REGISTRAZIONE

L’affitto di azienda non ha una durata prestabilita, potrebbe essere anche a  tempo indeterminato ed in quel caso ciascuna delle parti avrà la facoltà di recedere dando all'altra parte un congruo preavviso.

Il Contratto di affitto di ramo di azienda, deve essere stipulato in forma scritta e con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il contratto di affitto dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese a cura del notaio nei 30 giorni successivi alla sua stipula.

E LA LOCAZIONE?

L’articolo 1571 del Codice Civile definisce la locazione come “[…] contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.

Ne deriva, che l’oggetto del contratto è un bene mobile o immobile che non risulta essere inserito in un complesso organizzato ai fini dell’esercizio dell’azienda.

La locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativooggetto della locazione deve essere adibito all'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico o di lavoro autonomo,  ovvero attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche.

 

DURATA E REGISTRAZIONE 

Il contratto di locazione commerciale della durata di oltre nove anni deve essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, pena la sua nullità nonché trascritto nei Registri Immobiliari ( si consiglia comunque la forma scritta anche per contratti inferiori ai nove anni).

DOMANDE FREQUENTI

LE SPESE DI GESTIONE DELL’AZIENDA SONO A CARICO DELL’AFFITTUARIO?

Si, le spese di gestione (ordinarie e straordinarie, stipendi dei dipendenti) rimangono a carico dell’affittuario, per tutta la durata del contratto.

E’ NECESSARIA LA PRESENZA DI UN NOTAIO?

La presenza di un notaio é necessaria. Non é infatti possibile procedere senzacon il solo commercialista. Questo perché il notaio, entro 30 giorni dalla stipula del contratto deve procedere alla registrazione dello stesso presso la Camera di Commercio

NEL CONTRATTO DI AFFITTO E’ POSSIBILE INSERIRE L’OPZIONE  DI ACQUISTO?

Si, il contratto può stabilire che, a una data scadenza, l’affittuario possa acquistare l’azienda, diventandone definitivamente proprietario. 

A tal fine, occorrerà stabilire:

1) La data entro cui comprare l’azienda; oltre tale data l’azienda si intenderà libera e l’opzione scaduta;

2) Il prezzo + IVA e se i precedenti canoni sono da considerarsi quali acconti;

3) Le modalità con cui l’affittuario dovrà informare il proprietario che intende comprare l’attività, solitamente  tramite raccomandata A/R.

CHI PAGHERÀ I LAVORATORI DIPENDENTI DELL' AZIENDA?

Il  trasferimento implica per l’affittante la responsabilità solidale per tutti i debiti dell’affittuario verso i dipendenti e relativi a rapporti di lavoro, inclusi quelli di natura assicurativa e previdenziale.

Tale responsabilità non è derogabile dalle parti con conseguente nullità di ogni patto contrario. Solo i lavoratori potranno infatti rinunciare alle loro tutele e liberare l’ex datore di lavoro mediante le previste procedure conciliative/sindacali.