
Giuseppina Pinna
Founder Junior
La mancata Formazione dei Lavoratori, in materia di sicurezza: perché il Datore di Lavoro deve ottemperare? Molto spesso, il consulente di un’azienda, ponendo il Datore di Lavoro, di fronte ai propri obblighi in materia di sicurezza, si sente rispondere che sono tutte spese inutili e, in particolare, per quanto riguarda la formazione, non solo rappresenta una spesa in termini economici, ma comporta anche la perdita di ore di lavoro da parte delle risorse dell’organizzazione. Analizziamo, di seguito, gli aspetti importanti legati alla formazione e le possibili conseguenze per il Datore di Lavoro, in caso di mancato adempimento. Formare i lavoratori, è un obbligo del datore di lavoro, definito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ciò comporta, in caso di mancato adempimento, sanzioni che possono essere amministrative e penali, per il Datore di Lavoro ed il Dirigente: infatti, possono essere puniti mediante l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 € a 5.200 €. Inoltre, se la violazione si riferisce a più di 5 Lavoratori, le cifre sopra indicate, sono raddoppiate e, triplicate, se si riferisce a più di 10 Lavoratori. La formazione, oltre a rappresentare uno degli obblighi del Datore di Lavoro, svolge anche un ruolo fondamentale a tutela dei lavoratori, in quanto, è proprio mediante la formazione, che è possibile renderli consapevoli dei rischi a cui sono esposti durante lo svolgimento del proprio lavoro e, sensibilizzarli sull’importanza dei corretti comportamenti, al fine di salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi. Numerose sono le sentenze in cui il Datore di Lavoro viene condannato, per la mancata formazione dei lavoratori: perché dunque pagare due volte? Consulcert S.r.l. organizza corsi di Formazione, sia presso la propria sede, sia presso la sede del cliente. Inoltre, i nostri docenti sono esperti e adeguatamente formati, per rispondere alle esigenze dei clienti.


Giuseppina Pinna
Founder Junior
E' cambiata la normativa F-GAS... Il DPR 146/2018, cosiddetto “Decreto F-gas”, in vigore dal 24 gennaio 2019, ha abrogato il DPR 43/2012, modificando la gestione dei gas fluorurati a effetto serra. La dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 NON dovrà più essere trasmessa. In sostituzione è stata istituita la Banca Dati F-gas Gli operatori di settore (installatori, manutentori, frigoristi e venditori) dovranno inviare, esclusivamente attraverso il portale della Banca Dati F-gas, i dati relativi alle vendite di F-gas, le informazioni sulle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento. Il mancato rispetto dei nuovi obblighi, a partire dalle date previste, determinerà l’impossibilità ad operare. SCADENZE: - 25 luglio 2019 Le imprese che forniscono agli utilizzatori finali (venditori) gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, devono comunicare alla Banca Dati le informazioni relative alle vendite. - 25 settembre 2019 Le imprese o le persone certificate devono comunicare, alla Banca Dati, i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento, svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati. ATTENZIONE: - Le imprese o le persone già iscritte al Registro F-gas ma non ancora certificate, avranno tempo sino al 25 settembre 2019 per conseguire la certificazione e potersi iscrivere alla nuova Banca Dati. - I venditori non sono autorizzati a vendere gli F-gas e le apparecchiature a imprese NON certificate. Nel caso vendano ad utilizzatori finali quest’ultimi devono dimostrare che l’installazione verrà effettuata da una impresa certificata. Per info, contattaci E-mail: info@consulcert.it Telefono: +39 011 19502620
