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Lavoro scuola e prestazioni occasionali: quando è possibile, limiti e regole

2020-10-21 14:23:20

Lezioni private o collaborazioni occasionali, come funziona la normativa vigente.

Lavorare nella scuola e allo stesso tempo intraprendere attività professionali o simili in modo saltuario e sporadico è una condizione piuttosto comune. Basti pensare alle lezioni private di alcuni docenti, che fuori dall’orario scolastico ricevono studenti bisognosi di insegnamenti extra. Oppure a insegnanti che collaborano con giornali, riviste e siti. In genere si tratta di situazioni in cui è possibile anche non aprire la Partita Iva.  Ma c’è anche chi si chiede se è possibile lavorare nella scuola ed aprire la Partita Iva.

Inoltre, molti pensano che la prestazione occasionale sia l’alternativa alla Partita IVA, la soluzione per effettuare attività professionali senza dover per forza adempiere fiscalmente. Ma non è propriamente così, perché non sempre queste attività possono essere svolte da chi lavora nella scuola. Vediamo nel dettaglio tutte le condizioni di incompatibilità, cosa è possibile fare e come funzionano le regole relative a questo particolare problema che molti lavoratori della scuola hanno.

Lavoro occasionale, accessorio e Partita Iva

Quando si parla di lavoro occasionale, si parla di attività professionali senza la caratteristica della continuità, cioè piuttosto minimali. Infatti avviare una vera e propria attività professionale è in genere conflittuale con il lavoro nella scuola. Lavorare senza Partita Iva non solo è possibile, ma anche necessario se al lavoro nella scuola si vuole aggiungere una seconda attività che serve ad arrotondare lo stipendio.

Va sottolineato il fatto che quello di cui si parla non è un caso limite o una rarità nel mondo della scuola, come ampiamente detto in premessa. Ci sono insegnanti che come dicevamo, collaborano con riviste e siti internet dietro compenso, o che svolgono lezioni private. Ma ci sono anche ingegneri e avvocati che svolgono, anche se in maniera residuale, le loro professioni. Attività che richiedono la Partita Iva in determinate situazioni, la maggior parte delle volte, in collegamento con i redditi e gli utili prodotti dalla seconda attività.

Lavorare senza partita IVA è possibile ma solo a determinate condizioni che possiamo riassumere nello schema seguente:

  •       L’attività non deve essere svolta in modo professionale;
  •        L’attività deve essere occasionale;
  •         Non deve trattarsi di attività di impresa.

Rispettando queste condizioni è possibile operare senza Partita IVA a condizione che la seconda attività resti un qualcosa di temporaneo. Nel momento in cui questa seconda attività diventi abituale e aumentino i guadagni, si va in conflitto con il lavoro nella scuola. Dal punto di vista dei guadagni, erroneamente si considera nella soglia di 5.000 euro il tetto fino al quale la Partita Iva non è indispensabile. Se i compensi superano i 5.000 euro annui, non è necessario aprire la Partita Iva, ma occorre iscriversi alla gestione Separata dell’Inps e si è obbligati a versare i contributi previdenziali.

Lavoro autonomo occasionale e scuola

Il lavoratore della scuola è a tutti gli effetti un dipendente pubblico, cioè  un lavoratore che presta la propria attività alle dipendenze dello Stato alla stregua dei ministeriali, delle Forze dell’Ordine, dei dipendenti comunali, regionali e così via.

La Costituzione italiana fissa il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, pertanto, in linea di principio generale, un dipendente pubblico non dovrebbe poter avere un secondo lavoro.

Ma il lavoro occasionale non è sempre vietato  perché come detto prima, si tratta di una attività svolta in via non continuativa, magari in favore di un soggetto committente e senza obbligo di aprire la Partita Iva. Il lavoro occasionale si colloca esattamente al centro tra un lavoro subordinato ed una attività di lavoro autonomo.

Le prestazioni occasionali non possono essere svolte da coloro che sono iscritti agli albi, se la prestazione è resa per le materie oggetto della loro iscrizione. Per il dipendente della scuola che effettua ripetizioni private al di fuori dell’orario scolastico naturalmente, dal  2019 è stata prevista un’imposta sostitutiva del 15%. Non sempre per effettuare lezioni private è necessario aprire la Partita Iva.

Se l’attività è esercitata solo saltuariamente, difatti, i compensi possono essere giustificati come reddito di lavoro autonomo occasionale. Il corrispettivo per le lezioni private impartite può essere percepito dal docente dietro rilascio di una semplice ricevuta e quindi non soggetta ad Iva. La ricevuta non è soggetta nemmeno a ritenuta di acconto se il soggetto che paga è la famiglia dello studente a ripetizione.

Diverso il caso se il corrispettivo incassato dal docente per le sue lezioni private provenga da una associazione. In questo caso la ricevuta emessa dal docente deve prevedere la ritenuta di acconto.

compensi devono essere dichiarati nel 730 o nel modello Redditi persone fisiche. Assieme ai compensi vanno dichiarate le ritenute d’acconto subite. I compensi da lavoro autonomo occasionale beneficiano della detrazione per redditi di lavoro autonomo, a meno che non si fruisca, per lo stesso periodo di lavoro, della detrazione per redditi di lavoro dipendente o di pensione, che sono incompatibili.

Occorre avvisare il Dirigente Scolastico

Lo svolgimento di attività di collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto è compatibile con l’attività del docente purché non incidano sul lavoro nella Scuola. In pratica occorre rispettare il principio della non interferenza con l’impiego nella scuola, senza cadere in ipotesi di conflitto con gli interessi dell’amministrazione pubblica e se svolta al di fuori dell’orario di servizio e senza compromettere il funzionamento dell’Ente per cui si lavora.

Lo svolgimento di collaborazioni occasionali è assoggettata ad autorizzazione. Infatti il docente che decide di collaborare con una rivista dietro compenso per i suoi scritti,  deve avvisare il Dirigente Scolastico. Sarà quest’ultimo ad autorizzare tale seconda attività, nel rispetto dei principi prima citati. Al riguardo occorre sottolineare che senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico si entra nel perimetro di applicazione del licenziamento per giusta causa.

Il docente, se autorizzato dal Dirigente Scolastico, potrà pertanto, svolgere attività occasionali anche se a scuola presenta un regime di full time. Questo anche se l’orientamento generale della normativa spinge a considerare questa possibilità solo per chi lavora nella scuola con contratti part-time, è ammesso e confermato da diverse sentenze dei tribunali chiamanti ad intervenire in ricorsi che hanno per oggetto questa fattispecie di situazione.

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