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La nuova normativa per chi insegna e fa anche ripetizioni

2020-01-07 14:56:09

Giorni fa leggevo un quesito di un'insegnante su un noto giornale scolastico online riguardo la normativa vigente sulle ripetizioni pomeridiane e l'insegnamento. In effetti la normativa è cambiata e ora vediamo come ci si deve comportare.

Per i docenti che effettuano lezioni private esiste, dal 2019, una imposta sostitutiva del 15% con imposizione separata. Questa cedola secca per le ripetizioni private, però può essere utilizzata soltanto dai docenti che sono titolari di cattedra. Ci sono però delle distinzioni in base al "guadagno" annuo e la natura saltuaria o regolare delle ripetizioni.

Lavoro autonomo occasionale

Se le ripetizioni sono saltuarie lo si considera come lavoro autonomo occasionale e quindi non è necessaria l’apertura della partita Iva. Si possono dichiarare le lezioni private come lavoro autonomo occasionale solo se il compenso annuo non supera i 5000 euro (in caso contrario è necessario iscriversi alla Gestione Separata per versare, anche, i contributi previdenziali).

In questo caso, per essere in regola, l’insegnante al momento del pagamento deve rilasciare una ricevuta non soggetta ad Iva nè a ritenuta d’acconto (se paga lo studente). Se il compenso supera i 77,47 euro è necessario apporre alla ricevuta una marca da bollo da 2 euro.

Tutti i compensi derivanti nell’anno dalle ripetizioni private, poi, vanno dichiarati nel modello 730, nel quadro D denominato “altri redditi” (o, in alternativa nel quadro RL del modello Redditi).

Partita Iva

Se l’attività di insegnamento nelle lezioni private è esercita con regolarità e i compensi superano i 5000 euro l’anno si può optare anche per l’apertura della partita Iva che non comporta costi fissi ma obbliga a presentare il modello Redditi anche se in un anno non percepiscono compensi. I contributi da versare non sono fissi poiché è necessaria l’iscrizione alla gestione separata che prevede un’aliquota dei contributi pari al 25,7% dei guadagni se si è liberi professionisti o del 24% se si è iscritti ad altre gestioni (come nel caso degli insegnanti di ruolo).

Per i primi 5 anni, se si apre una partita Iva si può aderire anche al regime forfetario che prevede una tassazione del 5% sui guadagni, dopo i primi 5 anni la tassazione passa al 15% (se si aderisce al regime forfetario non è necessario applicare l’Iva in fattura). Per aderire al regime forfettario, però, è necessario che i compensi annui non superino i 65mila euro.

Cedolare secca ripetizioni

Come abbiamo anticipato in apertura esiste anche una flat tax per i docenti di ruolo che intendono dare ripetizioni private. In questo caso non è necessaria apertura di Partita Iva e si applica il 15% di tassazione sui guadagni derivanti da lezioni private. I redditi derivanti dai compensi delle lezioni private, essendo soggetti a tassazione separata, non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pur rilevando ai fini Isee, tali guadagni non rilevano ai riconoscimenti di detrazioni e deduzioni.

In conclusione

Se le lezioni private che intende dare sono occasionali e i guadagni annui restano al di sotto dei 5000 euro, la scelta migliore è quella di dichiararla come lavoro autonomo occasionale inserendoli nella dichiarazione dei redditi o, in alternativa, scegliere la tassazione separata con la flat tax. In ogni caso non serve richiedere autorizzazioni, ma soltanto dichiarare i compensi.

Chi è di ruolo deve chiedere l'autorizzazione al dirigente per lezioni private?

Premesso che un docente non può impartire lezioni private né ad alunni del proprio istituto né a coloro che intendono sostenere esami nell’istituto in cui il docente insegna o dove deve prestare servizio come esaminatore.

Quindi, chi vuole prestare lezioni private può non richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico ma ha solo l’obbligo di informarlo dell’attività che si sta svolgendo in ambito extrascolastico. Il dirigente, dal canto suo, potrebbe vietare la continuazione dell’attività se l’insegnante si dedichi alle lezioni private in misura tale da compromettere il funzionamento della scuola.

Detto altrimenti, non si deve chiedere autorizzazione al dirigente ma solo metterlo al corrente della sua attività extrascolastica.

Come si pagano le tasse delle lezioni private?

La risposta non è facile perché non è univoca.

Se si sceglie la tassazione ordinaria è sufficiente indicare nel quadro D del modello 730 dell’anno successivo i compensi ricavati dalle lezioni private come “altri redditi”. La tassazione avverrà in automatico nella dichiarazione presentata.

Se si sceglie, invece, la flat tax dedicata proprio alle lezioni private dei docenti di ruolo,  l’imposta va versata utilizzando il modello F24. Per la flat tax, quindi, è necessaria la compilazione del modello F24 alla sezione “Erario” indicando le somme ricevute come compensi e l’anno di riferimento.  Su tali somme deve essere calcolato il 15% di imposta.

Per versare tali tassazioni l’Agenzia delle Entrate ha Istituito 3 codici tributo:

  • 1854: per imposta sostitutiva IRPEF e addizionali su compensi delle ripetizioni private, acconto prima rata
  • 1855: per imposta sostitutiva IRPEF e addizionali su compensi delle ripetizioni private per acconto seconda rata o pagamento in un’unica soluzione
  • 1856: per imposta sostitutiva IRPEF e addizionali su compensi delle ripetizioni private per il saldo o per indicare importi a credito compensati.