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Assenze malattia: trattenuta fino a 10 giorni, quelle escluse, visite fiscali
Quali sono le assenze per malattia che non sono considerate nel periodo di comporto? Quali, invece, quelle che sono escluse dalla trattenuta fino a 10 giorni? E invece quali sono le assenze per cui è possibile non rispettare le fasce di reperibilità? Le risposte nell'articolo.
Assenze che rientrano nel computo del periodo di comporto
- Infermità dipendente da causa di servizio;
- i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero;
- visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici qualora l’assenza dell’intera giornata sia imputata a “malattia”.
Assenze esclude dal computo del periodo di comporto
- Gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
- Infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL
- I 30 gg. di congedo per cure per invalidi
- Malattia determinata da gravidanza
Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:
- da 5,82 euro a 9,11 euro per i docenti
- da 2,15 euro a 2,23 euro per il personale ATA
Assenze escluse dalla decurtazione retributiva (primi 10 giorni)
Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di:
- ricovero ospedaliero
- successiva convalescenza post ricovero
- ricovero domiciliare
- infortunio sul lavoro
- infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio
- gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
Visite fiscali
I lavoratori in malattia della PA, sono obbligati a restare a casa ed essere reperibili in caso di visita fiscale. Gli orari da rispettare sono:
• Mattina dalle 09,00 alle 13,00
• Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
CHI È ESCLUSO DAL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ
- gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
- causa di servizio
- invalidità
È inoltre esclusa la visita fiscale in caso di
- ricovero ospedaliero
- visite specialistiche
- 30 gg. di congedo per cure per invalidi
- cure termali
In caso di infortuni sul lavoro
In caso di infortuni sul lavoro, occorre fare riferimento all’art. 12 della legge 67/1988 che attribuisce all’INAIL la competenza in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra attestazione medico legale sui lavoratori infortunati.